Lo statuto di CittaInsieme
art.1 SCOPI e AMBITI di INTERVENTO
CittàInsieme è una associazione apartitica, volontaristica e senza fine di lucro che opera per favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della città di Anzio e del territorio limitrofo.
CittàInsieme persegue questo obiettivo con iniziative di tipo civico, culturale, sociale, turistico, ricreativo.
Tali iniziative devono svolgersi nel rispetto dei seguenti valori e principi fondativi:
•agevolare la partecipazione dei cittadini alle occasioni di vita associata al fine di stimolare la creazione di reti interpersonali di solidarietà e rispetto anche mediante la collaborazione con altre associazioni che perseguono obiettivi analoghi condividendo volta per volta risorse umane, materiali e di tempo;
•tutelare la dignità delle persone rimuovendo fattori discriminatori di tipo culturale, economico, etnico, politico, religioso e di genere;
•contrastare le situazioni di opacità da parte di organi della pubblica amministrazione che possano ostacolare la fruizione dei diritti o creare fenomeni di favoritismo clientelare.
art.2 DIRITTI DEI SOCI
Può iscriversi all´associazione ogni persona, senza distinzione di cittadinanza o residenza, che si riconosca nei valori e principi fondativi enunciati all´art.1 dello Statuto. Per i minori di età è necessaria l´autorizzazione di chi ne ha la patria potestà.
Il Socio ha diritto:
•a partecipare alle iniziative sociali con il solo limite di eventuali condizioni restrittive dettate dalle caratteristiche della singola attività;
•ad essere pienamente informato su tutti gli aspetti della vita dell´associazione attraverso i canali che verranno via via individuati come i più diffusi e comunemente accessibili;
•a determinare la vita democratica dell´associazione esprimendo il proprio voto nelle mozioni assembleari e nella elezione degli organi sociali;
•a contribuire alla vita dell´associazione formulando proposte, idee, suggerimenti al Consiglio Direttivo; se tali proposte sono fatte in forma scritta il C.D. deve esprimersi obbligatoriamente su di esse alla prima riunione utile dando una risposta motivata sia in caso di accoglimento che di respingimento.
art.3 DOVERI DEI SOCI
Aderendo a CittàInsieme il socio si impegna a :
•rispettare i principi enunciati nell´art.1 dello Statuto e tutte le altre clausole che regolano il funzionamento dell´associazione incluso il versamento delle quote sociali;
•non tenere comportamenti disdicevoli durante le attività in cui è coinvolta l´associazione e comunque in tutte le occasioni nelle quali tali comportamenti potrebbero essere causa di nocumento per l´immagine e la credibilità dell´associazione stessa;
•non operare in attività di concorrenza o di conflitto con l´associazione;
•non esercitare forme di propaganda di parte politica quando partecipa ad attività dell´associazione o in contesti direttamente riferibili all´associazione.
L´inadempienza a tali impegni è sanzionata come indicato nell’art.17 (“Provvedimenti disciplinari e controversie interne”).
art.4 RISORSE
Per attuare le proprie finalità l´associazione dispone di risorse quali:
•proventi delle quote di iscrizione
•entrate da quote di partecipazione alle attività sociali
•contributi o altre forme di sostegno finanziario da enti pubblici o privati
•beni materiali e immateriali (libri, gazebo, marchi, logo, progetti, ecc.)
•donazioni e lasciti liberali.
Di tali risorse e del loro utilizzo viene accuratamente tenuta traccia nei libri contabili (giornale di cassa, inventario, ecc.).
Essendo una associazione senza fine di lucro è esclusa ogni forma di divisione fra i soci di eventuali utili di fine esercizio che pertanto passano nelle disponibilità finanziarie del nuovo anno.
Essendo una associazione volontaristica tutte le funzioni e gli incarichi sono a titolo gratuito; è possibile solo l´eventuale rimborso delle spese sostenute per svolgere compiti aggiuntivi particolarmente onerosi assegnati con delibera del C.D. e comunque sempre dietro dettagliata documentazione di spesa.
art. 5 QUOTE ASSOCIATIVE
L´iscrizione all´associazione comporta il versamento di una quota di ingresso (da versare solo la prima volta) e di una quota annua da versare ogni anno.
La quota annua e quella di ingresso sono fissate dall´assemblea ordinaria che può stabilire anche eventuali importi ridotti per soci minorenni o per familiari di soci.
in caso di iscrizione dopo il 31 agosto la quota sociale dovuta per l´anno in corso è dimezzata (quella di ingresso rimane invariata).
Il versamento delle quote deve avvenire entro i 45 giorni successivi allo svolgimento dell´assemblea ordinaria. Il mancato pagamento entro tale termine comporta la perdita della qualifica di socio, quindi per una eventuale reiscrizione sarà necessario anche il versamento della quota d´ingresso.
art.6 ORGANI dell´Associazione
CittàInsieme articola la propria attività attraverso i seguenti organi obbligatori:
•assemblea dei soci
•presidente
•consiglio direttivo
•segretario
•tesoriere
•collegio dei revisori dei conti
•collegio dei probiviri
•commissione elettorale
Per soddisfare eventuali esigenze organizzative il Consiglio Direttivo può inoltre creare strutture, temporanee o permanenti, dedicate a presidiare specifiche attività come previsto dall’art.16 (”Regolamenti e altre strutture organizzative”).
art.7 ASSEMBLEA dei SOCI
L´Assemblea dei Soci è l´organo di massima decisione dell´associazione.
E´ presieduta dal Presidente dell´associazione che può delegare divolta in volta tale funzione ad altro socio disponibile a svolgerla.
L´Assemblea vota per alzata di mano e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel solo caso delle modifiche di statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Non è ammesso il voto per delega.
Convocazione.
L´Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente con preavviso ai soci di almeno 10 giorni solari.
Nella convocazione vanno indicati l´Ordine del Giorno e i giorni e gli orari di prima e seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione devono essere distanziate di almeno un’ora.
In prima convocazione l´Assemblea è valida se all´ora fissata per l´inizio dei lavori è presente almeno la metà dei soci in regola con le quote. In seconda convocazione è valida se presenti almeno due soci.
L´Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente e deve obbligatoriamente includere eventuali punti richiesti per scritto da almeno 2 consiglieri o da almeno 10 soci.
L’OdG deve sempre prevedere uno spazio “Varie od Eventuali” di almeno 15 minuti riservato alla presentazione da parte di soci di temi che l’assemblea valuterà immediatamente se e quando discutere.
L´Assemblea deve essere convocata in forma ordinaria nel periodo 15/2 – 31/3 di ogni anno e in forma straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Presidente oppure lo chiedano in forma scritta al Presidente la metà dei Consiglieri, oppure 1/3 dei soci, oppure il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea può deliberare su qualsiasi argomento inerente l’associazione ma in particolare deve:
•esaminare e prendere atto del bilancio consuntivo illustrato dal Tesoriere e accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
•approvare i programmi per il nuovo anno presentati dal C.D. e deliberare eventuali modifiche da apportarvi;
•decidere in base alle relazioni presentate dal Collegio dei Probiviri su controversie di interpretazione dello statuto o dei regolamenti o su eventuali provvedimenti di espulsione.
art. 8 PRESIDENTE
E´ il consigliere che ha ottenuto più voti nelle elezioni sociali e che ha accettato la carica.
Rappresenta l´unità dell´associazione e ne ha la firma legale.
Convoca e presiede l´Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Se nelle votazioni di Assemblea o di C.D. si verifica una parità, prevale la parte per cui ha votato il Presidente.
In caso di accertato impedimento temporaneo è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni diventa Presidente il secondo maggior votato alle elezioni e nel C.D. entra il primo dei non eletti.
art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l´organo di governo dell´associazione.
Il C.D. è costituito, incluso il Presidente, da un numero dispari di membri in funzione del numero di soci che avevano diritto di voto al momento delle elezioni: fino a 40 soci 5 Membri, da 41 a 100 soci 7 Membri, oltre 100 soci 9 Membri.
Sono eletti Consiglieri i soci che hanno riscosso più voti nelle elezioni sociali.
Ciascun Consigliere accettando l´incarico si impegna a dare una disponibilità di tempo tale da consentire una equa ripartizione degli oneri operativi fra tutti i membri.
Il C.D. si riunisce ordinariamente nella prima settimana di ogni mese e straordinariamente su convocazione del Presidente.
E´ validamente riunito se è presente almeno metà dei membri.
Decide a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per proposte di modifica dello statuto da portare all´approvazione dell´assemblea per le quali è richiesta la maggioranza di 2/3 dei membri (cioè rispettivamente 4 su 5, 5 su 7, 6 su 9).
Il consigliere che cumula durante il mandato 4 assenze motivate o 2 assenze non motivate decade dalla carica.
In caso di rinuncia o altro motivo di decadenza il consigliere viene sostituito dal primo non eletto.
Se questo meccanismo coinvolge il Segretario o il Tesoriere si procede alle nuove nomine.
La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata dalla Commissione elettorale e si deve svolgere entro 15 giorni solari dall’esito delle elezioni.
Il primo atto del nuovo C.D. è la nomina al proprio interno del Segretario e del Tesoriere.
art. 10 SEGRETARIO
E’ scelto al proprio interno dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
Il Segretario:
•è responsabile della conservazione degli atti dell´associazione (verbali di riunioni, corrispondenza, comunicati, locandine, studi, ecc.);
•redige i verbali di assemblea e di Direttivo;
•registra le assenze dei consiglieri, sia motivate che non;
•prepara la documentazione utile allo svolgimento delle riunioni;
•rilascia ai nuovi soci il kit di iscrizione (tessera, statuto, regolamenti, ricevuta di iscrizione, ecc.), ne incamera le quote e le passa al Tesoriere;
•tiene aggiornato l´elenco dei soci e i dati di contatto di ciascuno di essi.
art. 11 TESORIERE
E’ scelto al proprio interno dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
Il Tesoriere:
•cura e tiene aggiornato il libro di prima nota (entrate e uscite) e la relativa documentazione (ricevute, fatture, ecc.) e rilascia ricevute per le entrate;
•assicura che ogni documento contabile in archivio abbia la sigla per presa visione del Presidente in carica alla data del documento;
•cura e tiene aggiornato l´inventario dei beni a disposizione dell´associazione, sia di proprietà che in semplice uso;
•porta in ogni riunione di Consiglio Direttivo la situazione corrente di cassa, banca, crediti, debiti e numero soci;
•redige entro il 31 gennaio il rendiconto dell´anno solare precedente e lo sottopone ai Revisori dei Conti per la verifica formale prima del passaggio in assemblea;
•ha accesso ai prelievi dai conti correnti dell´associazione;
•detiene la “piccola cassa” in contanti dell´associazione.
art.12 Collegio dei REVISORI dei CONTI
Il Collegio dei Revisori è l´organo responsabile della correttezza della contabilità dell´associazione e:
•è formato dai primi 3 votati dai soci fra una rosa di candidati a tale ruolo;
•individua al proprio interno un presidente dei Revisori che ne coordina il lavoro:.
•si riunisce su convocazione del presidente dei Revisori;
•decide a maggioranza;
•ha diritto di esaminare i documenti contabili tenuti dell’associazione per verificarne la trasparenza;
•controlla la correttezza formale del bilancio consuntivo e redige la relazione che lo accompagna per l’approvazione in assemblea.
art.13 Collegio dei PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l´organo responsabile del rispetto delle regole interne dell´associazione e:
•è formato dai primi 3 votati dai soci fra una rosa di candidati a tale ruolo;
•individua al proprio interno un presidente dei Probiviri che ne coordina il lavoro:.
•si riunisce su convocazione del presidente dei Probiviri;
•decide a maggioranza.
Il Collegio dei Probiviri basandosi sulle norme dell’art. 17 (“Provvedimenti disciplinari e controversie”) relaziona al Presidente dell’associazione su:
•comportamenti dei soci non rispondenti ai doveri indicati dall’art.3;
•controversie sull´interpretazione dello statuto e dei regolamenti;
•conflitti fra organi dell´associazione.
Il Collegio dei Probiviri può chiedere al Presidente dell’associazione di convocare l’assemblea.
art.14 COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale ha il compito di organizzare le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e:
•è nominata dal Consiglio Direttivo almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del mandato;
•è formata da tre soci scelti fra quanti hanno dato disponibilità;
•individua un presidente di Commissione al proprio interno che ne coordina il lavoro;
•riceve dal Segretario il supporto organizzativo necessario al proprio compito;
•almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza delle cariche stabilisce la data delle elezioni, fissandola in uno dei 30 giorni centrati sulla scadenza (da 15 prima a 15 dopo di essa);
•comunica ai soci requisiti e norme per candidarsi;
•raccoglie le candidature;
•predispone il luogo e il materiale per le elezioni;
•presidia le operazioni di voto;
•procede allo scrutinio e proclama i risultati;
•convoca il primo Consiglio Direttivo fissandone la data entro 15 giorni solari dall’esito delle elezioni;
•trasmette la documentazione elettorale al nuovo Presidente e cessa di esistere.
Gli atti della Commissione devono portare la firma di tutti i suoi componenti, verbalizzando eventuali disaccordi emersi.
art. 15 ELEZIONI
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono indette dalla Commissione Elettorale con almeno 45 giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
Le cariche sociali sono decise con votazione segreta e durano 2 anni.
Per votare ed essere votati è necessario essere in regola con l’iscrizione al momento dell´insediamento della Commissione Elettorale.
I membri della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali ed eventuali voti ricevuti sono nulli.
Candidature.
Nonappena la Commissione Elettorale rende nota la data delle votazioni chi vuole candidarsi comunica per quale carica intende presentarsi (Consigliere o Revisore o Proboviro); non ci si può candidare a più cariche.
I voti ottenuti da un socio non candidato, o candidato a una carica diversa da quella per cui ha ricevuto voti, sono validi solo se espressamente accettati dall´interessato.
Votazioni.
Il voto avviene a scrutinio segreto su scheda cartacea e si esercita esprimendo:
•fino a 3 (tre) preferenze per la carica di Consigliere;
•1 (una) preferenza per la carica di Revisore dei Conti;
•1 (una) preferenza per la carica di Proboviro.
Vengono eletti i soci più votati di ogni organismo.
Il socio più votato alla carica di Consigliere diventa il Presidente dell´associazione.
Le cariche vacanti vengono ricoperte dal successivo maggior votato di ogni organo. In caso di vacanza del ruolo di Presidente gli subentra il secondo maggior votato e il Consiglio Direttivo viene reintegrato con il primo non eletto. Se ciò coinvolge il Segretario o il Tesoriere tali cariche vanno reintegrate.
L’insediamento dei nuovi eletti avviene al momento della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.
art. 16 REGOLAMENTI e altre STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Per presidiare specifiche iniziative o settori di intervento l´associazione può dotarsi di strumenti organizzativi dedicati, con durata a termine o indeterminata.
La loro creazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Esempi di tali strumenti sono:
REGOLAMENTO
Documento nel quale il Consiglio Direttivo fissa le norme per regolamentare determinate situazioni della vita dell´associazione che si rivelasse necessario controllare in maniera particolare. Tali norme sono vincolanti per tutti i soci.
REFERENTE
Socio a cui viene affidato il compito di seguire, sviluppare o promuovere una certa iniziativa o una serie di attività che il Consiglio ritiene interessanti per i soci.
Nel verbale di affidamento dell´incarico viene stabilito il grado di autonomia decisionale che il Referente avrà e l´eventuale copertura finanziaria assegnatagli nonché ogni altra condizione che egli sarà tenuto a rispettare nonché la durata del suo incarico.
Il Referente può essere convocato alle riunioni di C.D. per dare conto del proprio operato e dell´andamento dell´attività che presidia.
GRUPPO di LAVORO
Squadra di due o più soci a cui vengono affidati compiti analoghi a quelli del Referente ma che per la loro complessità richiedono più persone a presidiarli.
Al momento della nomina uno dei soci è designato Coordinatore del Gruppo con la prerogativa di essere il raccordo fra il Gruppo e il Consiglio Direttivo.
art. 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e CONTROVERSIE INTERNE
Disciplinari.
Il comportamento del socio che non rispetta lo statuto e in particolare i “doveri” indicati all´art.3 è vagliato dal Collegio dei Probiviri di propria iniziativa o su segnalazione orale o scritta di qualunque altro socio.
I Probiviri devono ascoltare le ragioni dell´accusato, allegando al fascicolo sue eventuali memorie difensive, e redigere entro 30 giorni una “Relazione disciplinare” con le proprie valutazioni sulla fondatezza e sulla gravità dei fatti sollevati.
La Relazione viene trasmessa al socio e al Presidente. Quest´ultimo dovrà porre l´argomento all´ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile.
Il C.D. letta la Relazione dei Probiviri emanerà uno dei seguenti provvedimenti:
•nessuna sanzione e riconoscimento di innocenza
•richiamo verbale
•sospensione dalle attività sociali per 2 mesi
•sospensione con proposta di espulsione
La “sospensione con proposta di espulsione” è una forma cautelativa di allontanamento in attesa che l’assemblea si pronunci sulla eventuale espulsione.
Il socio sospeso non può partecipare alle attività sociali, inclusi dibattiti, forum, riunioni ecc.
Il socio espulso non può chiedere la reiscrizione prima che sia trascorso un anno solare dal provvedimento; la reiscrizione è valutata dal C.Direttivo che può accettarla, respingerla o rinviarla a decisione della prima assemblea utile.
Sospensione ed espulsione non comportano la restituzione, neppure parziale, della quota sociale.
Controversie.
Ogni socio può sollevare eccezioni su presunte errate interpretazioni delle norme sociali (Statuto e Regolamenti).
La segnalazione va inviata per scritto al Collegio dei Probiviri che entro 30 giorni dal ricevimento invia al Presidente dell’associazione una “Relazione interpretativa” in cui esprime la sua valutazione sull´argomento definendo le eccezioni esaminate come:
•infondate
•fondate ma facilmente emendabili
•fondate e urgenti.
Il Presidente pone la Relazione all’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile che può deliberare gli eventuali correttivi o rimandare la questione ad una assemblea straordinaria per la decisione definitiva.
In casi di particolare delicatezza per la vita dell’associazione è lo stesso Collegio dei Probiviri a poter chiedere al Presidente la convocazione di un’assemblea straordinaria sull’argomento.
La convocazione dell’assemblea straordinaria su tali questioni deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta al Presidente.
art. 18 MODIFICHE dello STATUTO
Sono ammesse modifiche allo Statuto tranne che per mutamenti significativi dei valori e principi sanciti nell´art.1.
Le modifiche, motivate e illustrate in forma scritta e dirette al Presidente, devono essere sottoscritte da almeno 2/3 dei Consiglieri (cioè 4 su 5, 5 su 7, 6 su 9) o da 2/3 del corpo degli iscritti.
Il Presidente ha facoltà di attendere la prima assemblea utile o convocare una assemblea straordinaria ad hoc per farle discutere e votare.
L’assemblea approva le modifiche con la maggioranza di 2/3 dei presenti.
Le modifiche diventano immediatamente operative salvo diversa indicazione contenuta nella proposta stessa.
art. 19 SCIOGLIMENTO dell´ASSOCIAZIONE
L´associazione ha durata indeterminata e può sciogliersi solo per:
•delibera assembleare a unanimità dei presenti o a maggioranza pari ai 4/5 del corpo sociale;
•inattività totale e documentata degli organi sociali superiore a 6 mesi
•estinzione del corpo sociale
•pronunciamento di scioglimento da parte dei 2/3 dei firmatari dell’Atto Costitutivo
Lo scioglimento ha effetto immediato dal momento in cui viene rilevato uno degli eventi sopra indicati.
Con lo scioglimento dell’associazione ogni sua risorsa fra quelle elencate all’art.4 viene devoluta all’associazione "Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie" - Presidio di Anzio-Nettuno.
art. 20 NORME TRANSITORIE
1.Per assicurare il consolidamento iniziale dell´associazione le cariche sociali dei primi 36 mesi dal momento della costituzione sono assegnate per nomina diretta del Presidente come a ciò espressamente delegato dai firmatari dell´Atto costitutivo.
2.Per il periodo che va dalla costituzione fino alla prima assemblea ordinaria la quota annua è fissata in Euro 10 (dieci) e la quota di ingresso è pari a Euro 0 (zero).
Fine
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